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Statuto

STATUTO della

A.S.D. RACING BIKE di Terracina


ART.1 - DELLA COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE

1 - E' costituita a norma degli artt.36 e segg. c.c. l’”Associazione Sportiva Dilettantistica RacingBike”, nel seguito per brevità definita "l'Associazione", con lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo, mediante la partecipazione a manifestazioni organizzate dall’UDACE, dai suoi organi e/o da Enti autorizzati, in considerazione dei fondamentali fini sociali che così si intende realizzare.

2 - Oltre all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.

3 - L'Associazione ha unica sede in Terracina via Delle Industrie;

4 - L'Associazione è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica.

5 - L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell'attività associativa per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge.

L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

6 - L'attività dell'Associazione è regolata dagli artt.36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonché delle disposizioni e dei regolamenti emanati dalla federazione sportiva e/o Ente al quale è affiliata.

ART.2 - DEI SOCI E DEI RELATIVI DIRITTI E DOVERI

1 - I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva. E' esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2 - Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito. Il Consiglio Direttivo delibera anche in merito all’esclusione dei soci a causa di azioni disonorevoli commesse entro e fuori dell’Associazione.

3 - Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

4 - Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento delle quote associative. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5 - Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipazione e non di voto nelle assemblee.

6 - L'ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio.

7 - Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche. Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.

8 – Le quote sociali sono personali ed intrasmissibili. E' esclusa la rivalutabilità della quota. Tutte le quote hanno scadenza il 31 dicembre dell'anno di emissione. Le quote di rinnovo debbono essere tassativamente versate in unica soluzione entro la data indicata dal Consiglio Direttivo, diversamente si intenderà nuova iscrizione.

ART.3 - DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

ART.4 - DELL'ASSEMBLEA

1 - L'Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l’approvazione del rendiconto annuale.

2 - La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.

3 - La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede dell'Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale e nella bacheca in uso, se sussiste, recante quanto sopra descritto.

4 - Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del Vicepresidente e di qualsiasi numero di soci.

5 - Possono partecipare all’Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.

6 - L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.

7 - L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento - liquidazione dell'Associazione.

8 - Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci presenti.

9 - Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

ART.5 - DEL PRESIDENTE

1 - Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito; dura in carica quattro anni e può essere indefinitamente confermato nella carica.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.

3 - Il Presidente può designare un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi 30 giorni.

ART.6 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l'elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

2 - Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per quattro anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente.

3 - Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.

4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

5 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.

6 - Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finanziario, inclusa la stipula di contratti di abbinamento e di sponsorizzazione, ed in merito all'ammissione e all’esclusione dei soci.

7 - I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.

8 - Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti.

9 - Se durante il corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l’Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

10 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART.7 - DELL'ESERCIZIO SOCIALE

1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

2 - E' obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l'Assemblea ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal termine dell’esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

ART.8 - DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE

1 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con l’approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

2 - Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità.

3 - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.9 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1 - Le controversie tra Associazione e soci, ovvero tra soci medesimi, saranno devolute al giudizio irrituale di un arbitro scelto di comune accordo; in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Comitato Provinciale dell’Ente al quale l’Associazione è affiliata.



pdf Stampa  Autore : sad64
 Pubblicato : Mercoledì, 4 Aprile 2007 - 09:47
 Ultima modifica : Giovedì, 10 Dicembre 2009 - 08:39
 Pagina letta 1842 volte
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